Servizi

La gestione documentale e la conservazione dei documenti digitali in ambito clinico-sanitario a Forlì

Il conferimento del pieno valore giuridico al documento informatico ha determinato un progressivo aumento della gestione documentale informatizzata nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè la sostituzione dei tradizionali supporti cartacei della documentazione amministrativa, in favore del documento informatico.
Il processo di conservazione digitale ha l’obiettivo di rendere un documento non deteriorabile e quindi fruibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità, nella sua “essenza digitale” e nel pieno rispetto del nuovo regolamento privacy (Regolamento Europeo 679 in materia di protezione dei dati personali).
Il quadro normativo è completo, infatti sono state emanate le Linee  
Guida sulla formazione, gestione e conservazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
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I documenti che possono essere conservati digitalmente sono:

  • Area Clinico/Sanitaria

    • Referti radiologici
    • Immagini radiologiche
    • Referti di laboratorio
    • Prescrizioni mediche
    • Consenso informato
    • Privacy
  • Area Amministrativa/Personale

    •  Libro Giornale
    • Fatture Elettroniche
    • Libro Magazzino
    • Bolle
    • Registri Contabili
    • Posta Elettronica Certificata
Software innovativi

Legal Archive Med®: la soluzione per la conservazione legale nella Sanità è stata pensata per essere estremamente semplice; il processo di conservazione è completamente automatizzato.


Le tecnologie digitali rappresentano un’importante risorsa per l’efficienza e la produttività in ambito sanitario.

L’intero ciclo di vita del documento informatico sanitario sia esso clinico, amministrativo o fiscale deve rispondere alle esigenze organizzativo/funzionali, tecnologiche e medico/legali.


Per saperne di più

Nodo smistamento ordini a Forlì

la soluzione per l’emissione, la trasmissione, ricezione e 
conservazione degli ordini

Cos’è il Nodo Smistamento Ordini NSO?

L’obbligo di adozione del NSO coinvolge innanzi tutto le aziende sanitarie pubbliche e i loro fornitori. 
A partire dal 1° gennaio 2022, l’utilizzo di NSO verrà reso obbligatorio, sempre per le sole Pubbliche Amministrazioni in ambito sanitario, oltre che per i beni anche per le ordinazioni di servizi. Il Nodo di Smistamento accetta unicamente file nel formato standard internazionale per la creazione di documenti digitali. Il documento che sarà trasmesso conterrà i dati utili per l’ordine. Il messaggio verrà inviato al Nodo Smistamento Ordini attraverso gli stessi canali già attivi per la fatturazione elettronica. Questo significa che scatterà l’obbligo di inserire nel file XML delle fatture elettroniche, relative agli ordini transitati via NSO, i dati dei documenti, come previsto dalle regole pubblicate dal MEF.
In caso di mancato inserimento degli estremi dell’ordine, la PA potrà non provvedere al pagamento.
  • In cosa consiste

    E’ una piattaforma intermediaria, molto simile al Sistema di Interscambio (SdI). 

    E’ stato creato in seguito alla Legge di Bilancio 2018, che con questo strumento voleva garantire trasparenza negli approvvigionamenti delle amministrazioni pubbliche.

    E’ gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e integrato con la  Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI – Sistema di interscambio. 

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La soluzione di EDM

Tramite l’applicativo web Invoice Channel® è possibile ricevere, inviare e consultare gli ordini elettronici che transitano per NSO, integrandoli con le fatture elettroniche.

Vantaggi:

  • Funzionalità

    • Ricezione ordini 
    • Gestione notifiche e accoppiamento con ordini 
    • Invio ordine preconcordato  
    • Invio risposte 
    • Consultazione ordini in formato leggibile (PDF / HTML) 
  • Pubblica Amministrazione

    Maggiore efficienza, tracciabilità e rapidità nel ciclo di acquisto.

    Verifica degli ordini effettuati in tempo reale.

    Monitoraggio dei costi della spesa pubblica con effettivo 

    decremento degli sprechi.


  • Fornitore

    Miglioramento nella gestione amministrativo/contabile.

    Gli ordini elettronici ricevuti dalla PA potranno essere veicolati direttamente nel sistema gestionale aziendale, 

    diminuendo drasticamente la possibilità di commettere errori.

    L’amministrazione potrà evadere l’ordine più velocemente e 

    controllare in tempo reale l’intero ciclo delle consegne 

    della merce nel magazzino della struttura sanitaria.


Il nostro supporto

La consulenza di EDM intende delineare ed affrontare il sistema di gestione Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) per la  trasmissione in via telematica degli ordini e delle relative comunicazioni.
Obiettivo del supporto di EDM è fornire la piattaforma in outsourcing per la gestione completa e aut omatica del ciclo ordine - consegna – controllo gestionale - fattura.

PEPPOL
e la Fatturazione Elettronica 
Europea a Forlì

European Invoice Channel® 

è la soluzione per l’emissione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione degli ordini via NSO, fondamentale per la gestione della Fatturazione Elettronica Europea nel nuovo formato UBL-XML.
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Fatturazione Elettronica e PEPPOL 

La rete Peppol (Pan European Public Procurement Online) è un progetto pilota, esteso a tutta Europa, che consente alle imprese a livello internazionale di scambiare le proprie comunicazioni in modo standardizzato ed elettronico, a prescindere da enti pubblici o imprese private.
  • In cosa consiste

    E’ una piattaforma intermediaria, che funziona con la stessa logica del sistema di Interscambio (SdI).

    E’ stata creata in seguito alla Legge di Bilancio 2018, che con questo strumento voleva garantire trasparenza negli approvvigionamenti delle amministrazioni pubbliche.

    In Italia la PEPPOL Authority, ovvero l’ente preposto per il coordinamento di tutte le attività, è AgID.

     

    Infatti, anche il nostro Paese ha recepito la direttiva europea 2014/55/UE, che indica gli standard di riferimento.

    Pertanto, enti pubblici e amministrazioni pubbliche, così come le aziende private dovranno predisporre i propri sistemi per la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche nel formato PEPPOL.


    In pratica la fatturazione elettronica europea si basa su un’architettura a quattro nodi, che mette in relazione tutti i partecipanti al processo:

    il mittente del documento e il suo Access Point Peppol, l’Access Point del destinatario e il destinatario stesso; mentre è il Service Metadata Publisher (SMP) che controlla l’indirizzo del destinatario e ne verifica la disponibilità per ricevere la fatturazione elettronica.

    Pertanto, come per lo SDI, gli Access Point Peppol risultano fondamentali per la correttezza nell’emissione, invio e consegna dei documenti.

    In conclusione, possiamo affermare che la piattaforma PEPPOL è ancora agli esordi, ma, nell’ottica di uno sviluppo del mercato europeo, il suo ruolo si rivelerà fondamentale anche e soprattutto per generare una serie di benefici concreti sia per i soggetti privati sia per i soggetti pubblici interessati.

    Un processo che sosterrà l’innovazione tecnologica di imprese e pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda l’ambito dell’e-procurement.

  • Funzionalità

    • Invio fatture nel nuovo formato europeo UBL-XML. 
    • Dialogo con lo SDI, attraverso la rete PEPPOL.
    • Traduzione delle fatture elettroniche da formato FatturaPA a formato UBL-XML.
    • Creazione fattura.
    • Fatture a disposizione in diversi formati. 

    Anche in European Invoice Channel è possibile ritrovare:

    • Integrazione alla piattaforma Credit Shield di ITFinance.
    • Gestione degli ordini elettronici transitati tramite NSO e i collegamenti alla fatturazione elettronica.

La soluzione di EDM

European Invoice Channel ® è la nuova piattaforma che integra, all’interno del già collaudato Invoice Channel ® , la gestione delle fatture elettroniche europee nel nuovo formato UBL-XML previsto dallo standard PEPPOL.

Il nostro supporto consulenziale 

La consulenza di EDM intende delineare ed affrontare il sistema di gestione della Fatturazione Elettronica Europea per agevolare lo scambio dei documenti informatici tra aziende ed enti a livello europeo ma anche e soprattutto per generare una serie di benefici tangibili per tutti i tipi di organizzazioni, private o pubbliche che siano. Obiettivo del supporto di EDM è fornire le piattaforme in outsourcing per attivare tali automazioni.

Nuove Linee Guida AgID

  • Approfondimento Nuove Linee Guida AgID

    Nel 2020 l’AGID ha emanato le nuove linee guida sulla 

    formazione, gestione e conservazione con l’obiettivo di 

    aggiornare le regole tecniche sulla formazione, 

    protocollazione, gestione e conservazione dei 

    documenti informatici in applicazione del Codice 

    dell’amministrazione digitale nonché di creare un unico 

    testo contenente tutte dette regole tecniche. Per quanto 

    riguarda l’efficacia delle linee guida, è previsto che le 

    stesse abbiano carattere vincolante e valenza erga 

    omnes. In conseguenza di ciò, le linee guida si inseriscono 

    all’interno della gerarchia delle fonti del nostro 

    ordinamento come un atto regolamentare, avente natura tecnica, che, in quanto tali, possono dunque essere 

    fatte valere dinanzi al giudice amministrativo qualora fossero violate. Le linee guida oltre ad aver disciplinato in 

    maniera uniforme le modalità di formazione, gestione e di conservazione di documenti informatici, in modo da 

    garantirne l’integrità la leggibilità, la fruibilità e l’opponibilità nel tempo, si occupano di disciplinare la formazione 

    dei duplicati, delle copie e degli estratti informatici di documenti 

    informatici. 

    Le Linee Guida disciplinano inoltre il sistema di conservazione e la sua 

    funzione nonché i ruoli coinvolti nel processo di conservazione: Il titolare 

    dell’oggetto di conservazione, il produttore dei Pacchetti di versamento, 

    l’utente abilitato, il responsabile della conservazione e il conservatore. Si 

    aggiunge a questo elenco anche il responsabile del servizio di 

    conservazione, nei casi di affidamento del servizio di conservazione da 

    parte del titolare a un conservatore. Analizzando alcuni di questi ruoli si 

    evidenzia che nella pubblica amministrazione il ruolo di responsabile della 

    conservazione è affidato a un dirigente o funzionario interno individuato 

    dal titolare dell’oggetto della conservazione, che abbia competenze 

    giuridiche, informatiche e archivistiche. Per i soggetti diversi dalle 

    amministrazioni pubbliche, il ruolo di responsabile della conservazione può 

    essere svolto da un soggetto esterno all’organizzazione, in possesso di 

    idonee competenze giuridiche archivistiche e informatiche, purché terzo 

    rispetto al conservatore al fine di garantire la funzione di Titolare 

    dell’oggetto di conservazione rispetto al sistema di conservazione


    Il compito del responsabile della conservazione sia nelle Pa che nel mondo privato è quello di definire e di attuare 

    le politiche del sistema di conservazione e di gestirlo in autonomia sotto la sua responsabilità: in particolare, 

     definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali che deve avere il sistema di conservazione; 

     gestisce il processo di conservazione e assicura la sua costante conformità alla legge; 

     genera e sottoscrive il rapporto di versamento; 

     effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; 

     effettua la verifica periodica, almeno quinquennale, dell’integrità e della leggibilità dei documenti contenuti 

    nel sistema di conservazione; 

     provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici a seconda dell’evolversi del contesto 

    tecnologico; 

     predispone le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione. 

    Sotto la propria responsabilità può delegare lo svolgimento delle 

    proprie attività o parte di essere a uno o più soggetti che all’interno 

    della struttura organizzativa abbiano specifiche competenze ed 

    esperienze. Nel caso in cui il servizio venga affidato a un conservatore, 

    le attività del responsabile della conservazione o alcune di esse ad 

    esclusione della predisposizione del manuale di conservazione, 

    potranno essere affidate al responsabile del servizio di conservazione 

    rimanendo inteso che la responsabilità giuridica sui processi di 

    conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al responsabile 

    della conservazione chiamato a svolgere le necessarie attività di 

    verifica e controllo in ossequio alle norme vigenti sui servizi affidati in 

    outsourcing dalle PA. 

    Interessante figura quella del produttore dei pacchetti di versamento, per le PA questo ruolo è svolto da persona 

    interna alla struttura organizzativa, mentre per i privati può essere un ruolo svolto all’esterno della struttura 

    organizzativa del titolare dell’oggetto di conservazione. Il produttore dei pacchetti di versamento assicura la 

    trasmissione del PDV (pacchetto di versamento) al sistema di conservazione, secondo le modalità definite nel 

    manuale di conservazione. Nel caso si affidamento del servizio il Produttore di PdV provvede a generare e 

    trasmettere al sistema di conservazione i pacchetti di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il 

    conservatore. Ha inoltre la responsabilità di verificare il buon esisto dell’operazione di trasferimento al sistema 

    tramite la presa visione del rapporto di versamento prodotto dal sistema stesso. Un altro ruolo previsto è quello 

    dell’utente abilitato che consiste nel richiedere al sistema di conservazione l’accesso ai documenti per acquisire le 

    informazioni di interesse nei limiti previsti dalla legge e nelle modalità previste dal manuale di conservazione. 

    Le linee Guida ci ricordano, nel caso di affidamento del servizio di conservazione che il nominativo ed i riferimenti 

    degli attori coinvolti nel processo di conservazione devono essere indicati nelle specifiche del contratto o nella 

    convenzione di servizio con il conservatore nel quale sono riportate le attività affidate al responsabile del servizio 

    di conservazione. 

  • Certificazione di Processo: strumento strategico per la dematerializzazione

    Per assicurare l’efficacia probatoria dei documenti 

    informatici e delle copie, la certificazione di processo è 

    stata introdotta dal legislatore con la finalità di 

    favorire la dematerializzazione di grosse quantità di 

    documenti analogici. L’adozione di tale processo 

    riguarda tutti i soggetti indicati nell’art. 2 commi 2 e 3 

    del CAD che eseguono la dematerializzazione massiva 

    dei documenti analogici e che vogliono garantire la 

    corrispondenza del contenuto e forma della copia 

    informatica all’originale analogico, non volendo 

    ricorrere allo strumento del raffronto dei documenti in 

    quanto oneroso e, in alcuni casi, impraticabile.

    Nel modello di certificazione di processo devono 

    concorrere due elementi fondamentali: 

     la presenza di una procedura tecnologica in grado di garantire la corrispondenza della forma e del 

    contenuto dell’originale e della copia; 

     la previa descrizione e certificazione di questo processo, al fine di conferire ai documenti risultanti dal 

    processo di scansione l'efficacia probatoria prevista: «Le copie per immagine su supporto informatico di 

    documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli 

    originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

    autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71». (art. 22 comma 2 del CAD).

    La certificazione di processo mira a conseguire il medesimo risultato della “certificazione tradizionale”, 

    rappresentato dal tradizionale metodo di raffronto fra originale e copia. Pertanto, detto processo dovrà 

    caratterizzarsi non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche soggettivo. In particolare:

     per l’ambito oggettivo: il ciclo di dematerializzazione massiva dovrà essere certificato da organismo terzo 

    in accordo agli standard ISO 9001 e ISO 270013, con campo di applicazione specifico per i servizi di 

    progettazione e dematerializzazione massiva di documenti.

     per l’ambito soggettivo: il ciclo di dematerializzazione dovrà concludersi con il metodo del raffronto a 

    campione dei documenti, generando una certificazione ovvero un risultato probatorio differente a seconda 

    che il rapporto di verificazione sia firmato da un pubblico ufficiale o da un soggetto privato.

    L’efficacia probatoria di un documento-copia varia se rimessa all’intervento di un pubblico ufficiale o a quello di 

    un soggetto privato. In particolare:

     valore probatorio privilegiato: fa piena prova fino a querela di falso (ex art. 2700 del c.c.) se la conformità 

    all’originale è assicurata da un pubblico ufficiale o notaio.

     valore probatorio semplice: fa piena prova fino a disconoscimento se la conformità all’originale e data da 

    un soggetto privato.

    Ne consegue che si parla propriamente di certificazione di processo solo qualora l’attestazione di conformità 

    venga rilasciata da notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta per mezzo della firma digitale o di 

    altra firma elettronica qualificata (ex artt. 22 comma 2 e 23-ter comma 3 del CAD). Nel caso di soggetto privato, 

    non si produrrà una certificazione di processo ma unicamente un rapporto di verificazione sottoscritto dallo 

    stesso.

  • Nuove Linee Guida AgID: i metadati tra norma e funzione

    L’entrata in vigore delle nuove Linee Guida sulla 

    formazione, gestione e conservazione dei documenti 

    informatici redatte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 

    prevede che a partire dal 1 gennaio 2022 i soggetti indicati 

    nell’art. 2 e 3 del CAD dovranno ottemperare a quanto 

    disciplinato dalle stesse Linee Guida. In particolare, il par. 

    2.1.1. stabilisce che “al momento della formazione del 

    documento informatico immodificabile, devono essere 

    generati e associati permanentemente ad esso i relativi 

    metadati”. L’Allegato 1 “Glossario dei termini e degli 

    acronimi” definisce i metadati come “dati associati a un o 

    documento informatico, a un fascicolo informatico o a 

    un'aggregazione documentale per identificarli, 

    descrivendone il contesto, il contenuto e la struttura - così 

    da permetterne la gestione del tempo – in conformità a 

    quanto definito nella norma ISO 15489-1:2016 e più nello 

    specifico dalla norma ISO 23081-1:2017”. Pertanto, tutti i soggetti obbligati ad ottemperare alla norma, dovranno 

    associare all’oggetto digitale di conservazione i metadati previsti dall’Allegato 5.

    In tal senso, l’Allegato 5 “Metadati” distingue tra metadati da associare al documento informatico, al documento 

    amministrativo informatico o all’aggregazione documentale informatica.

    I metadati generati sono associati al documento e versati al sistema di conservazione mediante il pacchetto di 

    versamento generato dal Produttore dei PdV (persona interna al Titolare dell’oggetto di conservazione).

    Rispetto alle precedenti regole tecniche, l’attuale schema di metadati è stato largamente ampliato a 18 metadati 

    per il documento informatico e il documento amministrativo informatico per ottemperare sempre più ai principi 

    di interoperabilità, trasparenza e conoscenza approfondita del contesto documentale.

    Dal punto di vista strutturale, gli schemi indicano per ciascun metadato:

     Informazione;

     Campi;

     Sottocampi;

     Valori ammessi;

     Tipo dato;

     Obbligatorietà;

     Nuova Definizione.

    Come sottolineato anche dal legislatore, l’attività di indicizzazione, individuazione e ricerca dei documenti è 

    significativamente agevolata dalla definizione della tipologia documentale, dei dati di registrazione, dell’oggetto 

    e della classificazione.


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Nuove Linee Guida AgID

  • Approfondimento Nuove Linee Guida AgID

    Nel 2020 l’AGID ha emanato le nuove linee guida sulla 

    formazione, gestione e conservazione con l’obiettivo di 

    aggiornare le regole tecniche sulla formazione, 

    protocollazione, gestione e conservazione dei 

    documenti informatici in applicazione del Codice 

    dell’amministrazione digitale nonché di creare un unico 

    testo contenente tutte dette regole tecniche. Per quanto 

    riguarda l’efficacia delle linee guida, è previsto che le 

    stesse abbiano carattere vincolante e valenza erga 

    omnes. In conseguenza di ciò, le linee guida si inseriscono 

    all’interno della gerarchia delle fonti del nostro 

    ordinamento come un atto regolamentare, avente natura tecnica, che, in quanto tali, possono dunque essere 

    fatte valere dinanzi al giudice amministrativo qualora fossero violate. Le linee guida oltre ad aver disciplinato in 

    maniera uniforme le modalità di formazione, gestione e di conservazione di documenti informatici, in modo da 

    garantirne l’integrità la leggibilità, la fruibilità e l’opponibilità nel tempo, si occupano di disciplinare la formazione 

    dei duplicati, delle copie e degli estratti informatici di documenti 

    informatici. 

    Le Linee Guida disciplinano inoltre il sistema di conservazione e la sua 

    funzione nonché i ruoli coinvolti nel processo di conservazione: Il titolare 

    dell’oggetto di conservazione, il produttore dei Pacchetti di versamento, 

    l’utente abilitato, il responsabile della conservazione e il conservatore. Si 

    aggiunge a questo elenco anche il responsabile del servizio di 

    conservazione, nei casi di affidamento del servizio di conservazione da 

    parte del titolare a un conservatore. Analizzando alcuni di questi ruoli si 

    evidenzia che nella pubblica amministrazione il ruolo di responsabile della 

    conservazione è affidato a un dirigente o funzionario interno individuato 

    dal titolare dell’oggetto della conservazione, che abbia competenze 

    giuridiche, informatiche e archivistiche. Per i soggetti diversi dalle 

    amministrazioni pubbliche, il ruolo di responsabile della conservazione può 

    essere svolto da un soggetto esterno all’organizzazione, in possesso di 

    idonee competenze giuridiche archivistiche e informatiche, purché terzo 

    rispetto al conservatore al fine di garantire la funzione di Titolare 

    dell’oggetto di conservazione rispetto al sistema di conservazione


    Il compito del responsabile della conservazione sia nelle Pa che nel mondo privato è quello di definire e di attuare 

    le politiche del sistema di conservazione e di gestirlo in autonomia sotto la sua responsabilità: in particolare, 

     definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali che deve avere il sistema di conservazione; 

     gestisce il processo di conservazione e assicura la sua costante conformità alla legge; 

     genera e sottoscrive il rapporto di versamento; 

     effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; 

     effettua la verifica periodica, almeno quinquennale, dell’integrità e della leggibilità dei documenti contenuti 

    nel sistema di conservazione; 

     provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici a seconda dell’evolversi del contesto 

    tecnologico; 

     predispone le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione. 

    Sotto la propria responsabilità può delegare lo svolgimento delle 

    proprie attività o parte di essere a uno o più soggetti che all’interno 

    della struttura organizzativa abbiano specifiche competenze ed 

    esperienze. Nel caso in cui il servizio venga affidato a un conservatore, 

    le attività del responsabile della conservazione o alcune di esse ad 

    esclusione della predisposizione del manuale di conservazione, 

    potranno essere affidate al responsabile del servizio di conservazione 

    rimanendo inteso che la responsabilità giuridica sui processi di 

    conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al responsabile 

    della conservazione chiamato a svolgere le necessarie attività di 

    verifica e controllo in ossequio alle norme vigenti sui servizi affidati in 

    outsourcing dalle PA. 

    Interessante figura quella del produttore dei pacchetti di versamento, per le PA questo ruolo è svolto da persona 

    interna alla struttura organizzativa, mentre per i privati può essere un ruolo svolto all’esterno della struttura 

    organizzativa del titolare dell’oggetto di conservazione. Il produttore dei pacchetti di versamento assicura la 

    trasmissione del PDV (pacchetto di versamento) al sistema di conservazione, secondo le modalità definite nel 

    manuale di conservazione. Nel caso si affidamento del servizio il Produttore di PdV provvede a generare e 

    trasmettere al sistema di conservazione i pacchetti di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il 

    conservatore. Ha inoltre la responsabilità di verificare il buon esisto dell’operazione di trasferimento al sistema 

    tramite la presa visione del rapporto di versamento prodotto dal sistema stesso. Un altro ruolo previsto è quello 

    dell’utente abilitato che consiste nel richiedere al sistema di conservazione l’accesso ai documenti per acquisire le 

    informazioni di interesse nei limiti previsti dalla legge e nelle modalità previste dal manuale di conservazione. 

    Le linee Guida ci ricordano, nel caso di affidamento del servizio di conservazione che il nominativo ed i riferimenti 

    degli attori coinvolti nel processo di conservazione devono essere indicati nelle specifiche del contratto o nella 

    convenzione di servizio con il conservatore nel quale sono riportate le attività affidate al responsabile del servizio 

    di conservazione. 

  • Certificazione di Processo: strumento strategico per la dematerializzazione

    Per assicurare l’efficacia probatoria dei documenti 

    informatici e delle copie, la certificazione di processo è 

    stata introdotta dal legislatore con la finalità di 

    favorire la dematerializzazione di grosse quantità di 

    documenti analogici. L’adozione di tale processo 

    riguarda tutti i soggetti indicati nell’art. 2 commi 2 e 3 

    del CAD che eseguono la dematerializzazione massiva 

    dei documenti analogici e che vogliono garantire la 

    corrispondenza del contenuto e forma della copia 

    informatica all’originale analogico, non volendo 

    ricorrere allo strumento del raffronto dei documenti in 

    quanto oneroso e, in alcuni casi, impraticabile.

    Nel modello di certificazione di processo devono 

    concorrere due elementi fondamentali: 

     la presenza di una procedura tecnologica in grado di garantire la corrispondenza della forma e del 

    contenuto dell’originale e della copia; 

     la previa descrizione e certificazione di questo processo, al fine di conferire ai documenti risultanti dal 

    processo di scansione l'efficacia probatoria prevista: «Le copie per immagine su supporto informatico di 

    documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli 

    originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

    autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71». (art. 22 comma 2 del CAD).

    La certificazione di processo mira a conseguire il medesimo risultato della “certificazione tradizionale”, 

    rappresentato dal tradizionale metodo di raffronto fra originale e copia. Pertanto, detto processo dovrà 

    caratterizzarsi non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche soggettivo. In particolare:

     per l’ambito oggettivo: il ciclo di dematerializzazione massiva dovrà essere certificato da organismo terzo 

    in accordo agli standard ISO 9001 e ISO 270013, con campo di applicazione specifico per i servizi di 

    progettazione e dematerializzazione massiva di documenti.

     per l’ambito soggettivo: il ciclo di dematerializzazione dovrà concludersi con il metodo del raffronto a 

    campione dei documenti, generando una certificazione ovvero un risultato probatorio differente a seconda 

    che il rapporto di verificazione sia firmato da un pubblico ufficiale o da un soggetto privato.

    L’efficacia probatoria di un documento-copia varia se rimessa all’intervento di un pubblico ufficiale o a quello di 

    un soggetto privato. In particolare:

     valore probatorio privilegiato: fa piena prova fino a querela di falso (ex art. 2700 del c.c.) se la conformità 

    all’originale è assicurata da un pubblico ufficiale o notaio.

     valore probatorio semplice: fa piena prova fino a disconoscimento se la conformità all’originale e data da 

    un soggetto privato.

    Ne consegue che si parla propriamente di certificazione di processo solo qualora l’attestazione di conformità 

    venga rilasciata da notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta per mezzo della firma digitale o di 

    altra firma elettronica qualificata (ex artt. 22 comma 2 e 23-ter comma 3 del CAD). Nel caso di soggetto privato, 

    non si produrrà una certificazione di processo ma unicamente un rapporto di verificazione sottoscritto dallo 

    stesso.

  • Nuove Linee Guida AgID: i metadati tra norma e funzione

    L’entrata in vigore delle nuove Linee Guida sulla 

    formazione, gestione e conservazione dei documenti 

    informatici redatte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 

    prevede che a partire dal 1 gennaio 2022 i soggetti indicati 

    nell’art. 2 e 3 del CAD dovranno ottemperare a quanto 

    disciplinato dalle stesse Linee Guida. In particolare, il par. 

    2.1.1. stabilisce che “al momento della formazione del 

    documento informatico immodificabile, devono essere 

    generati e associati permanentemente ad esso i relativi 

    metadati”. L’Allegato 1 “Glossario dei termini e degli 

    acronimi” definisce i metadati come “dati associati a un o 

    documento informatico, a un fascicolo informatico o a 

    un'aggregazione documentale per identificarli, 

    descrivendone il contesto, il contenuto e la struttura - così 

    da permetterne la gestione del tempo – in conformità a 

    quanto definito nella norma ISO 15489-1:2016 e più nello 

    specifico dalla norma ISO 23081-1:2017”. Pertanto, tutti i soggetti obbligati ad ottemperare alla norma, dovranno 

    associare all’oggetto digitale di conservazione i metadati previsti dall’Allegato 5.

    In tal senso, l’Allegato 5 “Metadati” distingue tra metadati da associare al documento informatico, al documento 

    amministrativo informatico o all’aggregazione documentale informatica.

    I metadati generati sono associati al documento e versati al sistema di conservazione mediante il pacchetto di 

    versamento generato dal Produttore dei PdV (persona interna al Titolare dell’oggetto di conservazione).

    Rispetto alle precedenti regole tecniche, l’attuale schema di metadati è stato largamente ampliato a 18 metadati 

    per il documento informatico e il documento amministrativo informatico per ottemperare sempre più ai principi 

    di interoperabilità, trasparenza e conoscenza approfondita del contesto documentale.

    Dal punto di vista strutturale, gli schemi indicano per ciascun metadato:

     Informazione;

     Campi;

     Sottocampi;

     Valori ammessi;

     Tipo dato;

     Obbligatorietà;

     Nuova Definizione.

    Come sottolineato anche dal legislatore, l’attività di indicizzazione, individuazione e ricerca dei documenti è 

    significativamente agevolata dalla definizione della tipologia documentale, dei dati di registrazione, dell’oggetto 

    e della classificazione.


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